Dopo mesi di attesa, le imprese italiane hanno finalmente a propria disposizione le regole operative per accedere all'Iperammortamento 2026. Il provvedimento è stato firmato il 4 maggio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e disciplina l'intero perimetro applicativo della misura prevista dai commi 427-436 della legge 199/2025.
Ma le novità più recenti arrivano fino ai giorni nostri con il decreto del Direttore Generale del MIMIT del 10 giugno 2026, in cui sono stati definiti i termini di apertura della piattaforma e approvati i modelli di comunicazione. La misura è ora pienamente operativa.
Vediamo in sintesi quali sono le conferme e le novità introdotte dal decreto attuativo per l'Iperammortamento 2026.
Cos'è l'Iperammortamento 2026
Il nuovo Iperammortamento è la misura introdotta nell'ambito del Nuovo Piano Transizione 5.0 per sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in soluzioni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
La misura segna un cambio di impostazione rispetto ai precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0. Il beneficio, infatti, non si traduce in un credito compensabile tramite F24, ma in una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
L'Iperammortamento è ammissibile per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La piattaforma GSE operativa dal 12 giugno 2026
Questa è la novità più recente e concreta per le imprese. Il decreto direttoriale del 10 giugno 2026, pubblicato dal MIMIT, stabilisce che le comunicazioni di accesso possono essere presentate dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026. Le domande devono passare esclusivamente dal sistema telematico disponibile nell'Area Clienti del GSE, accessibile tramite SPID o CIE.
Il decreto è pubblicato sui siti istituzionali del MIMIT (www.mimit.gov.it), del GSE (www.gse.it) e sulla piattaforma Incentivi.gov.it.
Il MIMIT ha annunciato una circolare operativa, attesa per luglio, destinata a raccogliere le prassi e le FAQ già elaborate per i piani Transizione 4.0 e 5.0, integrandole con chiarimenti specifici per la misura aggiornata.
Le aliquote: maggiorazione fino al 180%
Il decreto conferma una struttura a scaglioni calcolata sull'ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità. Per comprendere nel dettaglio il risparmio fiscale ottenibile, puoi consultare la nostra guida con esempi di calcolo dell'Iperammortamento 2026.
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro
Le soglie sono annuali e non triennali. Un elemento fondamentale da tenere presente nella pianificazione degli investimenti.
Come si determina il completamento dell'investimento
Per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V, il completamento coincide con la data di effettuazione dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa. Questo significa che risultano inclusi anche gli investimenti completati nel 2026 pur essendo stati ordinati nel 2025.
Per il leasing finanziario, invece, il completamento coincide con la consegna del bene all'impresa utilizzatrice, attestata dal verbale di consegna. Per gli impianti destinati all'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili, il riferimento diventa invece la data di fine lavori.
Le 5 comunicazioni obbligatorie al GSE
La procedura per accedere al beneficio è articolata e progressiva. Serviranno 5 diverse comunicazioni al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) oltre alla documentazione di rendicontazione. Nello specifico, le prime tre sono obbligatorie e sequenziali.
La comunicazione preventiva prevede che l'impresa indichi i dati identificativi, la tipologia degli investimenti, gli importi previsti e la data stimata di interconnessione.
La comunicazione di conferma deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo delle verifiche preliminari del GSE, dimostrando il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.
La comunicazione di completamento deve essere trasmessa dopo il completamento dell'investimento e l'interconnessione dei beni al sistema aziendale. La scadenza finale è fissata al 15 novembre 2028.
A queste tre si aggiungono due nuove comunicazioni periodiche annuali obbligatorie, introdotte su richiesta della Ragioneria dello Stato con finalità di monitoraggio della spesa pubblica. Entro il 20 gennaio di ogni anno le imprese dovranno trasmettere i dati relativi agli investimenti effettuati, ai costi sostenuti e alla previsione di utilizzo dell'incentivo.
Entro il successivo 30 giugno, dovrà invece essere inviata una comunicazione integrativa contenente il piano di ammortamento e l'indicazione delle quote dell'agevolazione imputate a ciascun esercizio fiscale.
Perizia asseverata obbligatoria: addio alle autocertificazioni
Una delle novità più impattanti sul piano operativo riguarda la documentazione. Il decreto elimina ogni soglia minima. La perizia tecnica asseverata diventa obbligatoria per tutti gli investimenti. Non sarà più possibile utilizzare autocertificazioni, anche per importi contenuti.
La documentazione dovrà essere redatta da ingegneri, periti industriali o enti di certificazione accreditati. Accanto alla perizia tecnica, diventa obbligatoria anche la certificazione contabile, che dovrà attestare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e dovrà essere rilasciata da revisori legali o società di revisione iscritte negli appositi registri.
Software SaaS esclusi dall'agevolazione
L'esclusione è confermata. I software in modalità SaaS (cloud/abbonamento) non sono agevolabili. Le imprese che avevano previsto investimenti in questa direzione dovranno rivedere la propria strategia.
Il testo definitivo del decreto attuativo non ha contenuto il comma che estendeva esplicitamente il beneficio ai costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso ai beni immateriali. La questione potrebbe essere chiarita nella circolare operativa di luglio, ma al momento la scelta del legislatore appare inequivocabile.
Nuovi limiti per i sistemi di accumulo
Il decreto introduce un regime completamente rinnovato per i sistemi di accumulo associati agli impianti da fonti rinnovabili. La versione finale introduce un coefficiente moltiplicativo α che collega il valore agevolabile dell'accumulo a quello dell'impianto FER associato. Il coefficiente varia in funzione della tecnologia e della potenza installata, con un range che va da 0,5 per geotermia, idroelettrico e biomassa fino a 2,5 per impianti eolici fino a 20 kWe.
Autoproduzione energetica: il limite del 105%
Il decreto stabilisce che la producibilità massima attesa degli impianti non possa superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Restano ammessi solo i moduli fotovoltaici classificati nelle lettere b) e c) del registro ENEA.
Controlli rigidi e cause di decadenza
Il regime di controllo è particolarmente stringente. Le cause di decadenza dal beneficio comprendono la cessione o delocalizzazione all'estero del bene, documentazione irregolare, assenza dei requisiti di ammissibilità, false dichiarazioni, impedimento ai controlli e mancata conservazione della documentazione. In caso di utilizzo indebito dell'agevolazione, il GSE trasmetterà la segnalazione all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme, comprensive di interessi e sanzioni.
Iperammortamento 2026: cosa fare adesso
Per le imprese interessate, il nuovo iperammortamento rappresenta una leva fiscale rilevante, ma richiede una valutazione preventiva puntuale: occorre verificare l'ammissibilità dei beni, la coerenza con i requisiti tecnici, la corretta qualificazione dell'investimento e la completezza della documentazione a supporto.
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